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Venerdì, 23 Febbraio 2018 15:55

Cigs editoria: chiarimenti sui trattamenti

Con circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito ai trattamenti di CIGS riguardanti l'editoria. ​Con il Decreto legislativo n. 69 del 15 maggio 2017, è stato introdotto all'interno del corpo normativo del Decreto legislativo n. 148 del 2015, l'articolo 25-bis in materia di disposizioni particolari per le imprese dell'editoria, i cui criteri per il riconoscimento dei relativi trattamenti di CIGS sono dettati dal Decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017. La circolare del 20 febbraio precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l'editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 - a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data - si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all'applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.

Pertanto, i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell'istanza di accesso e  le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e i trattamenti richiesti anteriormente al 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

I periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all'articolo 25-bis, comma 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015.


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